Art. 7.

      1. All'alinea secondo comma dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, le parole: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiutamente» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice adotta prioritariamente, ove possibile, provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. Inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente».